Statuto

Statuto dell'associazione sportiva dilettantistica
"CORRI CON NOI"

ART. 1  DENOMINAZIONE e SEDE
E’ costituita un’associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e segg.ti. del Codice Civile e delle disposizioni di legge in tema di associazioni sportive dilettantistiche, con sede a Bologna in Via  Crocioni ,n° 7/a presso  Ristorante San Domenico denominata:

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CORRI CON NOI”

L’associazione si uniforma incondizionatamente alle norme e alle direttive del Coni, delle Federazioni Sportive nazionali e agli Enti di promozione a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico.
L'associazione si iscriverà alla UISP ed al CONI per l'anno 2012 ed in futuro valuterà l'eventuale iscrizione alla FIDAL.

ART. 2 - SCOPO
1 - L’Associazione, che è apolitica ed è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale,  non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità l’organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive stesse, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa. A tale scopo l’associazione potrà organizzare campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione delle attività sportive. Per il conseguimento degli scopi anzidetti potrà promuovere, organizzare, costruire e gestire impianti sportivi con l’osservanza delle norme e  delle direttive delle Federazioni ed Associazioni alle quali sceglierà di aderire.

2 - L’associazione potrà:
-   diffondere la pratica nei diversi campi sportivi, mediante l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
-   dare ampio sviluppo alle scuole di sport che promuovono l’attività didattica di avvio, aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive;

3 -  L’Associazione, nel perseguimento del suo oggetto sociale, può aderire ad iniziative promosse a livello locale da enti pubblici o privati intese a diffondere, anche nel quadro di manifestazioni culturali, la conoscenza e la pratica sportiva in genere. Potrà poi collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.

4 - L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurarne il regolare funzionamento o qualificare e specializzare le sue attività. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 3 - DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – I SOCI: CRITERI DI ASSOCIAZIONE
1 – Sono soci dell’Associazione le persone fisiche socie dell’ Associazione corri con noi e coloro che ne condividano le finalità.

2 - I soci devono condividere principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecità sportiva e  da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e si impegnano ad attenersi al presente Statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

3 - Ogni socio ha i medesimi diritti e doveri all’interno dell’Associazione; tutti possono partecipare all’attività e alle cariche sociali senza alcuna differenza o preclusione.

4 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci maggiorenni che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni  a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori ad un anno.

ART. 5 – I SOCI: RECESSO- ESCLUSIONE
La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione, per esclusione o per causa di morte.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione
che, in qualche modo, arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea dove il socio interessato sarà convocato e dove si procederà in contraddittorio a una disamina degli addebiti.

ART. 6 – I SOCI: DIRITTI E OBBLIGHI
1 - I soci maggiorenni hanno diritto di diritto di voto, di intervento in assemblea e di partecipare a tutte le attività associative, ad essere informati sulle decisioni e iniziative deliberate  e ad usufruire delle strutture sociali, nonché di ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto dei requisiti di cui ai successivi articoli.

2 - I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi dei beni gestiti dall’Associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione e di usufruire di eventuali benefici a loro riservati.

3 - Gli associati si impegnano a partecipare attivamente alla vita sociale, ad osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti che dichiarano di conoscere ed accettare fin dal momento della richiesta di associazione; si impegnano altresì ad osservare tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e a non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione e dei suoi Organi.

ART. 7 – PATRIMONIO
1 - Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che sono o che diverranno di proprietà dell’Associazione, a qualsiasi titolo;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

b) elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

d) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

2 - Il patrimonio non è mai ripartibile, anche in modo indiretto, fra i soci né durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8 – ESERCIZIO SOCIALE
1 - L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

2 - Entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare entro il 30 aprile. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’associazione.

3 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

ART. 9 - L’ ASSEMBLEA
1 - L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 - La convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati che ne dovranno proporre l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo .

3 - La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nei locali dell’associazione almeno quindici giorni prima e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione

4 - Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, verrà sostituito da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea, ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5 - Nell’assemblea con funzione elettiva  è fatto divieto di eleggere gli scrutatori a cariche sociali.

6 - Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.

7 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

8 - Il Consiglio Direttivo dovrà mettere a disposizione di tutti gli associati copia del verbale, con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

9 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci non soggetti a provvedimenti  disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

10 – l’assemblea ordinaria per il rinnovo degli organi dell’Associazione elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto; approva il regolamento per lo svolgimento delle elezioni.

11 - Deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;

12 - Delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione.

13 - l’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima mediante affissione presso i locali dell’associazione e delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale,
atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
scioglimento dell’associazione, modalità di liquidazione e nomina dei liquidatori.

14 - In prima convocazione L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

15 - L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16 - Tanto l’assemblea ordinaria quanto l’assemblea straordinaria in seconda convocazione saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo delibera dello scioglimento

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. I membri nominano nel proprio ambito, il Presidente, Vice Presidente; potranno, inoltre, essere eletti anche un Segretario ed un Tesoriere. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni, e comunque fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, con arrotondamento all’unità superiore, e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo.

3 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

4 - Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

5 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; sono compiti del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
- stipulare atti e contratti inerenti all’attività sociale come contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell’associazione

6 – Nel  caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, e sempre che ne resti in carica almeno la maggioranza, verrà nominato il 1° dei non eletti  che resterà in carica fino alla fine del mandato.

7 - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

8 - Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo; fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 11 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (OVE NOMINATO)
1 - Se richiesto dalla legge o su delibera dell’assemblea dei soci, la gestione dell’associazione potrà essere controllata da un revisore o da un collegio di revisori, costituito da  tre membri effettivi e due supplenti, eletti in sede di elezioni delle cariche sociali.

2 - Il Revisore o i componenti il collegio dei revisori durano in carica tre anni e comunque fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica  e possono essere rieletti .Il collegio dei revisori avrà il compito di verificare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci dell’assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

3 -  Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più revisori, e sempre che ne resti in carica almeno la metà, il collegio proseguirà nominando il primo dei revisori supplenti fino a fine del mandato.. Il collegio dei revisori o il revisore dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo collegio dei revisori o del revisore. Fino alla nuova nomina e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal revisore o dal collegio dei revisori decaduto

ART. 12 - IL PRESIDENTE
1 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è  il legale rappresentante.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE
1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 14 – LE SEZIONI
1 - Per ogni settore dell’attività sportiva è costituita una specifica sezione, alla quale possono aderire liberamente tutti i soci interessati.

2 - Ogni sezione potrà essere dotata di un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I regolamenti non dovranno essere in contrasto  con le norme definite dallo Statuto e potranno riguardare unicamente aspetti specifici della sezione interessata.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1 - L’assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve esser convocata su delibera del Consiglio Direttivo, adottata all’unanimità, ovvero su richiesta di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

2 - L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. La delibera di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i 3/4  degli associati.

3 - L'assemblea, con la delibera di scioglimento dell'associazione, disporrà la destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio, che in ogni caso dovrà esser devoluto a favore di altre associazioni che perseguano finalità sportive non aventi fini di lucro, sentita l’autorità preposta e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO
1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni in tema di Associazioni non riconosciute previste dal codice civile e quelle che disciplinano le Associazioni sportive dilettantistiche.

Informazioni

Associazione sportiva dilettantistica Corri Con Noi.

L'associazione si uniforma incondizionatamente alle norme e alle direttive del Coni, delle Federazioni Sportive nazionali e agli Enti di promozione a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta.